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Statuto

Statuto Associazione Estate a Ponticello 2

 

Statuto Associazione Culturale Estate a Ponticello

 

Art. 1 L’associazione “Estate a Ponticello” è una libera associazione culturale senza fini di lucro che ha per oggetto la promozione culturale e turistica di Ponticello e dell’intero territorio comunale.

Art. 2 L’associazione si finanzia con le offerte libere dei soci e dei visitatori della annuale manifestazione estiva, che si svolge nel borgo di Ponticello allo scopo di tramandare le tradizioni locali, nella quale viene presentata la vita di un borgo contadino, con i suoi mestieri e la sua cucina. I piatti, cucinati secondo l’antica tradizione ponticellese, devono essere offerti ai visitatori ad un prezzo che permetta la sola copertura dei costi di acquisto degli ingredienti, prodotti appositamente dai soci.

Le entrate, dedotte le spese, sono destinate al finanziamento delle attività dell’associazione e in particolare nelle migliorie del borgo di Ponticello, in viaggi culturali riservati ai soci e quant’altro deciso dal Consiglio.

Art. 3 L’Associazione è composta dai soci fondatori che sottoscrivono il presente Statuto. L’ingresso di nuovi soci è libero. Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea Generale, Il  Consiglio, Il Presidente.

Art. 4 L’Assemblea Generale è costituita dai soci in regola con i versamenti delle quote sociali. L’Assemblea Generale è presieduta  dal Presidente o, in caso di sua assenza,  da un socio nominato al momento. Si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno entro il 31 agosto e , in via straordinaria,  ogni qual volta ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci. L’Assemblea Generale è validamente costituita quando sono presenti almeno 20 soci. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Non è ammessa la facoltà di delega ad altro socio. Le deliberazioni sono approvate con il consenso della metà più uno dei voti validi.

Art. 5 Sono compiti dell’Assemblea Generale:

Stabilire le modalità di convocazione dell’Assemblea stessa.

Nominare il Consiglio, il Presidente, il Segretario e il Cassiere.

Esaminare ed accettare l’ingresso dei nuovi soci.

Modificare lo Statuto.

Sciogliere l’Associazione.

Art. 6 Il Consiglio è composto dal Presidente, dal Segretario, dal Cassiere e da almeno dieci persone nominate dall’Assemblea Generale,  e dura in carica fino alla fine dell’esercizio . Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno i 2/3 dei componenti. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Non è ammessa la facoltà di delega. Le deliberazioni sono approvate con il consenso della metà più uno dei voti validi. Ai Consiglieri non deve essere corrisposto alcun compenso.

Art. 7 Sono compiti del Consiglio:

Stabilire le modalità di convocazione del Consiglio stesso.

Organizzare l’attività dell’Associazione

Tenere conto delle entrate e delle uscite

Procurarsi i necessari finanziamenti

Art. 8  Il Presidente, il Segretario e il Cassiere durano in carica fino alla fine dell’esercizio. A loro non deve essere corrisposto alcun compenso.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione.

Art. 9  L’esercizio finanziario inizia il primo settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Art. 10 In caso di scioglimento il l’Assemblea Generale stabilirà la destinazione dei beni dell’Associazione.

 

 

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